Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione al ruolo).

      1. Ha diritto di essere iscritto al ruolo chiunque è in possesso dei seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o straniero residente nel territorio della Repubblica, a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

          b) avere il godimento dei diritti civili;

          c) non avere riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale è comminata la reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

          d) essere fornito di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea;

          e) avere superato una prova di idoneità mediante esame scritto e orale vertente sulle materie indicate nel decreto di cui al comma 3 o avere esercitato, in qualità di titolare di uno studio di infortunistica, da almeno dieci anni, l'attività di

 

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consulente di infortunistica con struttura di almeno cinque dipendenti.

      2. Non possono esercitare l'attività di cui alla presente legge gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attività gli agenti e i mediatori di assicurazione e tutti coloro che hanno rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.
      3. Le modalità della domanda di iscrizione al ruolo, le materie ed i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami, sono disciplinati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare in sede di prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.
      4. Alla domanda di iscrizione al ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di 168 euro ai sensi dell'articolo 22, numero 4, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma.
      5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.